Seconda casa IMU: la guida essenziale all’imposta
Ti sei perso nella burocrazia e non sai come comportarti nei confronti della seconda casa IMU?
Non ti preoccupare, ti aiutiamo noi e, prima di tutto, ti spieghiamo cos’è l’IMU.
IMU è un acronimo che significa “imposta municipale unica sugli immobili”. Si tratta cioè di una tassa che viene applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.
Perciò, ad eccezione di alcuni casi di esclusioni, chiunque possieda un terreno, un immobile oppure un’area edificabile è tenuto al suo versamento.
Nello specifico, l’IMU non si paga sul primo immobile che si possiede e si utilizza come abitazione principale.
Salvo alcune eccezioni, ad esempio quelle che rientrano nelle categorie catastali definite con A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, castelli e ville).
Tranne le abitazioni principali (comprese nelle categorie catastali differenti da A/1, A/8 e A/9), l’IMU dovrà essere versata per gli altri immobili a disposizione.
Il termine “seconda casa” si utilizza con lo scopo di definire qualunque altro immobile di tipo “secondario”, con le annesse pertinenze, che non sia usata come abitazione principale.
Cosa si intende per “seconda casa”
In questa particolare categoria si elencano immobili comprati al fine di investire, gli immobili sfitti oppure quelli che non siano occupati.
Al di là delle case vacanza o qualunque altro immobile, cioè, presso cui il proprietario non risiede anagraficamente insieme al suo nucleo familiare.
Tranne le esclusioni già indicate sopra, l’IMU è un’imposta che va applicata al possesso di di aree fabbricabili. Oltre a fabbricati e terreni agricoli.
E deve essere corrisposta dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
O ancora dal concessionario nel caso si tratti di concessione di aree demaniali e, infine, dal locatario se si tratta di leasing.
Il calcolo dell’imposta seconda casa IMU
Dal calcolo dell’imposta IMU non si comprendono le abitazioni per cui si riconoscono le agevolazioni c.d. “prima casa”.
Per quanto concerne le case differenti dall’abitazione principale, l’imposta deve essere calcolata nel modo seguente.
E cioè si applica alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge. C’è un’aliquota ordinaria fissata per questo apposito caso.
Quando si tratta di fabbricati iscritti al catasto il discorso cambia.
E il valore si determina applicando all’ammontare della rendita catastale (che non va però confusa con il valore di mercato dell’immobile), rivalutata del 5%, i moltiplicatori che la legge indica.
E lo fa in base alla categoria catastale di appartentenza.
La base imponibile, nello specifico, si riduce al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico.
Ma anche per i fabbricati inagibili o inabitabili e che, a tutti gli effetti, non sono utilizzati, relativamente al periodo dell’anno durante il quale esistono tali condizioni.
L’aliquota ordinaria che la legge stabilisce per gli immobili differenti dall’abitazione principale corrisponde allo 0,76%.
Spetta ai comuni, eventualmente, aumentarla o diminuirla. Possono farlo fino a 0,3 punti percentuali.
Come varia l’aliquota in questo caso?
L’aliquota perciò può variare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.
Tranne che per alcune fattispecie (immobili di reddito fondiario non produttivi, immobili di soggetti passivi dell’IRES e immobili affittati).
In questi casi particolari, l’aliquota può diminuire fino allo 0,4%.
Per le abitazioni principali che non sono esenti e cioè le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4%.
I comuni, d’altro canto, hanno la possibilità di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali.
L’aliquota può, dunque, variare da un minimo di 0,2% a un massimo di 0,6%.
La legge, inoltre, ha previsto una detrazione di euro 200, ma concede la facoltà al comune di alzarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Date e modalità di pagamento IMU seconda casa
L’IMU va versata, come abbiamo già scritto sopra, suddivisa in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ogni anno in base all’aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno prima.
La seconda salda l’imposta richiesta per l’intero anno.
Presenta, eventualmente un conguaglio sulla prima, e va versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati dal Ministero delle Finanze.
La data è quella del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
In caso non sia pubblicata entro la scadenza del 28 ottobre, vanno applicati gli atti relativi all’anno precedente.
E’ permesso anche versare il pagamento in una soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Cosa cambia con la nuova IMU seconda casa
Su effetto della Legge di Bilancio n. 160/2019, dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta una nuova imposta.
Questa va a unificare IMU e TASI. Questa nuova IMU 2020 sarà ancora applicata ai possessori di beni immobili.
E, inoltre presenterà ancora le medesime esenzioni già previste per l’abitazione principale. Che però non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Non cambiano le scadenze (prima rata entro il 16 giugno, seconda entro il 16 dicembre) e anche i soggetti dell’imposta sono sempre gli stessi.
Il Comune della zona in cui si trova l’immobile da assoggettare all’imposta resta soggetto attivo della nuova IMU.
Anche i soggetti passivi restano gli stessi. Però, è previsto il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario. Questo viene considerato un diritto reale ai soli fini dell’IMU.
L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento, al fine di compensare l’abolizione della TASI. E può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni.
Invece altre aliquote sono definite da una griglia individuata con decreto da parte del MEF. L’aliquota di base si riduce, in particolare, per i fabbricati rurali a uso strumentale.
E per concludere questo articolo che riguarda il pagamento dell’IMU per le seconde case, sono introdotte modalità di pagamento telematiche. Questo in modo da semplificare le operazioni di versamento del tributo.
Il modello F24 è l’unico modulo da utilizzare per il pagamento, oltre ovviamente al classico bollettino di conto corrente postale che sia compatibile allo stesso modello F24. Il contribuente, però, ha anche la possibilità di utilizzare la pratica piattaforma PagoPA.